Avviso Certificato iscrizione liste elettorali

E’ necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione.

Data:
4 Maggio 2022

E’ necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni.

Il richiedente deve presentarsi presso l’ufficio elettorale e il rilascio e’ immediato e gratuito.

I promotori di raccolta di sottoscrizioni, a sostegno delle proposte di referendum,di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni possono richiedere i certificati di iscrizione elettorale dei sottoscrittori.

Le certificazioni elettorali potranno essere richieste anche digitalmente tramite PEC (o altro servizio di recapito certificato qualificato) dai vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o suo delegato).

La norma prevede che ciò avvenga “mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente”, cioè del soggetto che effettivamente richiede per conto del titolare partito o soggetto promotore. La copia della carta d’identità sarà sempre necessaria.

È poi previsto che l’eventuale delega al richiedente (del titolare/rappresentante del partito o di un soggetto promotore del referendum o legge di iniziativa popolare) sia invece sempre firmata digitalmente (D.L. 77/2021 art. 38 bis co. 3)

I soggetti richiedenti, se necessario, potranno estrarne copia analogica attestandone loro stessi la conformità all’originale digitale: in tal caso la dichiarazione di conformità sarà autenticabile dagli stessi soggetti autenticatori previsti dall’art. 14 della L. 53/1990.

Ultimo aggiornamento

4 Maggio 2022, 10:57