Accesso civico semplice

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pone un principio generale di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il diritto di accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

Chi può fare richiesta

Chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e senza obbligo di motivazione, può presentare l’istanza in caso di mancata pubblicazione da parte dell’amministrazione di quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Come presentare istanza di accesso civico semplice

Il diritto si esercita compilando il modulo di seguito e inviando la richiesta, per via telematica, all’ufficio che detiene i dati e le informazioni, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@comunedicapua.it,  o, in alternativa, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai seguenti indirizzi: pec: segretariogenerale@pec.comunedicapua.it ; e-mail segretariogenerale@comunedicapua.it.

 

 

 

Ultimo aggiornamento

3 Aprile 2024, 10:03