Accesso documentale

Per diritto di accesso documentale si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Chi può fare richiesta

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (art. 2, d.p.r. 184/2006).

La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Come presentare istanza di accesso agli atti

Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

La valutazione sull’ammissione dell’accesso in via informale spetta al responsabile dell’ufficio.

La pubblica amministrazione, laddove in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.

L’istanza dovrà essere presentata compilando il modulo di seguito allegato ed essere inviata all’Ufficio che detiene i dati, informazioni o documenti, se conosciuto oppure all’U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico al seguente indirizzo: urp@comunedicapua.it.

È possibile inoltrare la domanda nelle seguenti modalità:

  • tramite PEC intestata allo stesso richiedente;
  • tramite PEC non intestata allo stesso richiedente, con istanza sottoscritta digitalmente dall’interessato o sottoscritta con firma autografa dall’interessato unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità;
  • tramite posta elettronica ordinaria;
  • istanza in carta libera sottoscritta con firma autografa, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, tramite posta o consegna a mano.

Costi 

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

 

Ultimo aggiornamento

3 Aprile 2024, 10:05